L’Aeroporto di Verona, con più di trenta esercizi commerciali disposti su una superficie di oltre 3.000 mq, si posiziona tra i primi Aeroporti regionali d’Italia (nonché secondo Aeroporto charter d’Italia). L’offerta commerciale presente in Aeroporto annovera prestigiosi brand nazionali nel settore dell’abbigliamento, della pelletteria, dell’intimo, un funzionale ed ampio duty free ed una variegata offerta Food&Beverage.
Per manifestazioni d’interesse circa l’apertura di attività commerciali all’interno dell’Aeroporto di Verona, si prega di contattare il seguente indirizzo email:
Massimo D’Alto mdalto@aeroportoverona.it
Le richieste devono essere corredate di tutti i seguenti documenti:
I corrispettivi per la subconcessione di aree e le relative modalità di fatturazione vengono definiti di volta in volta per mezzo di appositi bandi di selezione pubblica o in sede di trattativa privata, secondo diverse modalità (ad es. canoni fissi, royalties con o senza minimo garantito, ecc…).
Il pagamento di tutti i corrispettivi deve essere effettuato a 30 gg. d.f.
A supporto delle attività commerciali possono essere richiesti in subconcessione dei magazzini di varie metrature, per i quali – ove disponibili – generalmente è previsto il pagamento di un canone fisso aggiuntivo.
Tutti gli importi dovuti sono rivalutati annualmente, nella misura del 100% dell’incremento ISTAT, in riferimento all’annualità solare.
Per tutte le aree subconcesse, in proporzione alla superficie occupata, è previsto un contributo forfettario per spese generali (all’interno del quale sono ricompresi energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, smaltimento rifiuti solidi urbani), sottoposto a verifica e ad eventuale aggiornamento, da parte dalla Società aeroportuale, al termine di ciascun anno solare.
Per eventuali aperture di esercizi che possano comportare un consumo elettrico di particolare rilevanza (ad es. attività Food & Beverage o esercizi di altra natura ma che comportino comunque un elevato consumo energetico), può essere prevista l’attivazione di fornitura autonoma di energia elettrica, con oneri a carico della subconcessionaria.
La subconcessionaria è tenuta a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi (responsabilità civile) valida per l’intera durata del contratto. I massimali di polizza, comunque, non rappresentano il limite massimo del danno da risarcire da parte della subconcessionaria, ove il danno sia ad essa imputabile.
A garanzia dei contratti di subconcessione viene richiesta una fidejussione bancaria e/o di primaria società assicurativa, di importo pari ai corrispettivi complessivamente previsti per un’annualità contrattuale.
Le caratteristiche minime richieste per la suddetta garanzia sono le seguenti:
La fidejussione dovrà rimanere valida ed operante da un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 6 mesi dopo la scadenza del contratto di subconcessione.
In alternativa, può essere valutata la consegna di un deposito cauzionale, a mezzo assegno circolare, di importo pari ai corrispettivi complessivamente previsti per un’annualità contrattuale.
In entrambi i casi le garanzie verranno svincolate solo successivamente alla verifica del completo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
La subconcessionaria è tenuta, sotto la propria esclusiva responsabilità, ad ottemperare a tutte le norme vigenti in materia amministrativa, tributaria, contributiva e fiscale, in materia di ambiente, sicurezza, salute sul lavoro, in materia igienico-sanitaria. È tenuta inoltre al rispetto scrupoloso di tutte le norme emanate dalle Competenti Autorità, anche aeroportuali (ENAC). È tenuta, infine, ad essere sempre in regola relativamente a retribuzioni, assicurazioni e previdenza del personale impiegato e a mantenersi costantemente munita di tutte le prescritte licenze/autorizzazioni commerciali/amministrative relative all’esercizio della propria attività.
È fatto rigoroso divieto alla sub-concessionaria di subappaltare e/o comunque di cedere a terzi, in tutto o in parte, la gestione del servizio e/o del contratto.
I contratti di subconcessione sono condizionati al rilascio del nulla osta da parte della competente Direzione Aeroportuale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.).
Al termine della suboncessione, la subconcessionaria dovrà puntualmente restituire alla Società aeroportuale le aree subconcesse, libere da cose e persone di sua spettanza, nello stesso stato in cui sono state consegnate, salva diversa indicazione da parte della Società di Gestione; non potrà essere richiesto alcun compenso per l'avviamento e/o l’eventuale miglioria apportata.
È richiesto il ripristino della perfetta funzionalità degli impianti e le opere civili necessarie alla piena e immediata riutilizzabilità delle aree, oltre alle opportune pulizie che si rendessero necessarie affinché gli spazi vengano riconsegnati in uno stato di perfetto decoro.
Per ulteriori informazioni, contattare:
Ufficio Commerciale Non Aviation
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Tel. + 39 045 8095769
email: subconcessioni@aeroportoverona.it